Capita spesso di rivolgersi ad un legale in quanto il datore di lavoro non versa regolarmente la retribuzione.
Ci si interroga in tal senso circa la possibilità di ottenere la retribuzione omessa in tempi rapidi e quindi senza intraprendere un ordinario contenzioso del lavoro, spesso costoso e lungo mediamente 2 anni o più.
Ebbene, la prima domanda che vi sottoporrà il legale è la seguente: avete con voi la busta paga? Senza la stessa non è possibile ottenere provvedimenti rapidi!
E cosa accade se il datore di lavoro volontariamente non emette la busta paga oltre a non versare la retribuzione ovvero si rifiuta di consegnarla al lavoratore?
Molti legali vi risponderanno che non sussistono i presupposti per ottenere un decreto ingiuntivo.
L’art. 633 c.p.c. difatti prevede quali presupposti applicativi di tale strumento rapido di recupero crediti ( si ottiene il provvedimento spesso anche in meno di 30 giorni ) la cosiddetta “prova scritta” del credito. Ebbene, sono prove scritte della retribuzione senza dubbio: la busta paga, l’estratto previdenziale, il cud ecc. ecc.
Ma se la busta paga non viene emessa, conseguentemente anche l’estratto previdenziale ed il cud saranno carenti. Risultato ultimo? Niente decreto ingiuntivo!
Ebbene, lo scrivente in un caso analogo dinanzi il Tribunale Civile di Roma, Sez. Lavoro e recentemente numerosi presso il Tribunale civile di Cassino, ha sottoposto ai Magistrati una tesi in base alla quale poter ottenere un decreto ingiuntivo anche senza la emissione di buste paga relative al periodo per cui si agisce.

Come dimostrare con prova scritta la retribuzione? Procediamo per gradi.
In prima analisi occorre specificare che la cosiddetta busta paga risulta composta da due parti autonome ovvero: componente di retribuzione fissa e componente di retribuzione variabile. Rientrano nella prima la retribuzione base, gli scatti di anzianità, … . Fanno parte invece della retribuzione variabile gli straordinari, il lavoro notturno ecc. ecc. Elementi che, evidentemente, non saranno uguali di mese in mese ma varieranno in base alle ore effettive svolte dal lavoratore nell’arco della giornata, delle festività e delle ore eventualmente notturne od altro ancora.
Ebbene, lo scrivente ha ritenuto provato per iscritto, senza dubbio, la componente fissa di retribuzione siccome non sarà possibile dimostrare con prova scritta le ore effettive di straordinario o di lavoro notturno svolte nell’arco dei mesi precedenti.
Quindi sommando le varie voci fisse di retribuzione, come risultanti dal CCNL applicato dal datore di lavoro in sede contrattuale, si otterrà una somma oggettivamente ed inconfutabilmente inferiore ( ovvero uguale al più) rispetto all’effettivo importo dovuto, somma provata per iscritto dal contratto, dalle buste paga precedentemente emesse nonché dagli estratti conto previdenziali e dal Cud degli anni trascorsi … il tutto in una chiave unitaria di lettura rappresentata dal CCNL applicato. La normativa indicata infatti determina un minimo retributivo irriducibile ed irrinunciabile ai sensi dell’art. 2103 c.c. che dunque, in quanto tale, non potrà che essere provato per iscritto dal CCNL medesimo, fornendo prova del rapporto lavorativo e della data di inizio e di interruzione dello stesso ( ad esempio producendo al Magistrato la nota di licenziamento o di dimissioni ).

Ebbene, il Tribunale di Roma e successivamente quello di Cassino, Sezione Lavoro, hanno ritenuto percorribile la via interpretativa che il sottoscritto ha presentato, emettendo pertanto un decreto ingiuntivo ( talvolta ) anche provvisoriamente esecutivo senza buste paga.

Una volta ottenuto un decreto ingiuntivo per un importo inferiore a diritto ma per somma coperta da prova scritta, rimane poi in essere, è evidente, una pretesa ulteriore per il residuo credito di retribuzione per il quale inevitabilmente però occorrerà instaurare un ordinario giudizio del lavoro, ai sensi degli artt. 414 c.p.c e seguenti. Due percorsi da intraprendere parallelamente al fine di ottenere una tutela ottimizzata negli interessi del Cliente.

Avv. Bruno Redivo