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Divorzio e quota di TFR – i diritti dell’ex coniuge

La legge sul divorzio (L. 898/1970) contiene una disposizione normativa che valorizza la solidarietà economica che lega i coniugi durante il matrimonio. Lo scopo di tale norma è quello di compensare, seppure in via posticipata, il contributo personale ed economico che l’ex coniuge ha fornito, alla formazione del patrimonio familiare, finché il matrimonio è durato. L’art. 12 bis, L. 898/1970, infatti, prevede che: il coniuge nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ha diritto a una percentuale pari al 40% dell’indennità di fine rapporto (TFR), percepita dall’altro coniuge all’atto della cessazione del rapporto di lavoro, riferibile agli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio.

Affinché l’art. 12 bis, L. 898/1970 sia azionabile, devono ricorrere determinati presupposti espressamente indicati dal legislatore:

  • Nei confronti dell’ex coniuge richiedente sia stata pronunciata una sentenza di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, passata in giudicato;
  • L’ex coniuge richiedente sia titolare di un assegno divorzile;
  • L’ex coniuge richiedente non sia passato a nuove nozze. Al contrario il secondo matrimonio del “coniuge – lavoratore” che percepisce il TFR non impedisce il pagamento della quota all’ex coniuge richiedente.

Ai fini del calcolo della percentuale dell’indennità di fine rapporto, spettante all’ex coniuge, vanno altresì conteggiate anche le anticipazioni di TFR che il “coniuge – lavoratore” ha già percepito, salvo che quest’ultimo riesca a dimostrare di averle ricevute prima dell’inizio della causa di divorzio, oppure, durante la convivenza matrimoniale o nel corso della separazione.

Una tutela ormai nota e diffusa sul panorama giuridico nazionale ma che è sempre utile tenere a mente.

Avv. Maria Camelio