Lo studio ha affrontato decine e decine di casi risolti positivamente con l’annullamento integrale o parziale del credito vantato da Agenzie fiscali quali, ad esempio, Agenzia delle Entrate – Riscossione.

Si impugnavano le cartelle esattoriali, azionate esecutivamente dal Riscossore, per irregolarità di notificazione, intervenuta decadenza dall’azione riscossoria nonché per intervenuta prescrizione del credito. In particolare si evidenziava alla Commissione Tributaria Provinciale di Napoli la nullità di molteplici notificazioni eseguite ai sensi dell’art. 140 c.p.c. senza seguire l’obbligatorio e rigido iter procedurale imposto dal codice di procedura civile. Altresì veniva più volte invocata, vanamente, dall’Agenzia Fiscale una notificazione per irreperibilità assoluta in assenza dei presupposti normativi ed eseguita dal funzionario addetto con superficialità disarmante.

In uno dei giudizi di maggior rilievo, conclusosi presso la Commissione Tributaria Provinciale di Napoli, il Contribuente che opponeva circa € 202.000,00 veniva condannato al versamento di circa € 2.500,00, con annullamento dell’ulteriore debito ( circa € 200.000,00 ).

Ulteriori pronunce rilevanti si registrano, tra le casistiche affrontate dallo Studio, presso il Tribunale civile di Cassino, Sezione Lavoro, opposizioni concluse con l’annullamento di oltre centomila euro di pretesi crediti contributivi in realtà non dovuti.

Sentenze, come numerosissime altre registrate da validi Colleghi, che dovrebbe lasciar riflettere le istituzioni che affidano la riscossione di crediti rilevanti a soggetti che eseguono le proprie attività procedurali con le discutibili modalità sopra sommariamente descritte.