La lettera di fideiussione nel corso degli ultimi anni veniva spesso sottoposta al Cliente sotto forma di formulario predeterminato dai vari Istituti di Credito ed in quanto tale era immodificabile. Nella specie, in un articolato caso di studio, un contratto di fideiussione sottoscritto dall’assistito appariva perfettamente corrispondente allo schema ABI, censurato dalla Banca d’Italia con provvedimento n. 55 del 2.5.2005 su parere  del 20.04.2005, perché contenente clausole di “ reviviscenza, in deroga all’art. 1957 c.c. e di “sopravvivenza”, lesive della concorrenza dell’Antitrust. 

Il Tribunale civile di Belluno, con Sentenza nr. 53 del 31.01.2019, da un lato conferma l’orientamento che si sta ormai consolidando nei diversi tribunali di merito nazionali:  la sentenza è rilevante, in quanto, conformemente alla giurisprudenza Salernitana (Trib Salerno n. 3016/2018 del 23.8.18), viene sancita la nullità assoluta del contratto fideiussorio per violazione della normativa antitrust. In materia, a ben guardare, si sta man mano consolidando un orientamento giurisprudenziale favorevole alla difesa del fideiussore, nel senso che le fideiussioni, che contengono determinate clausole, generalmente indicate agli artt 2, 6 e 8 dei moduli usati in modo uniforme dalle banche, sono da considerarsi in contrasto con la normativa antitrust, in quanto vietate dall’art. 2 della L. del 10.10.1990, n. 287 (Tribunale Padova, 13 novembre 2018; Trib. Padova, 5 giugno 2018; Trib. Salerno, 23 agosto 2018), debbono essere intese quali contratti integralmente nulli e pertanto non vincolanti.

Tradizionalmente, l’art. 2 dei predetti moduli fideiussori sottoposti alla firma della clientela, contiene la cosiddetta “clausola della reviviscenza”, in base al alla quale il fideiussore è tenuto “a rimborsare alla banca le somme che alla banca stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi, o per qualsiasi altro motivo”. Ebbene, con questa pattuizione, così gravosa per il fideiussore, la banca ha la certezza di avere prima o poi la soddisfazione della propria pretesa creditoria, indipendentemente dagli avvenimenti successivi all’adempimento;

– con l’art.6, si evidenzia ancora di più uno squilibrio delle posizioni tra banca e fideiussore, posto che “i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i tempi previsti, a seconda dei casi, dall’art. 1957 cod. civ. che s’intende derogato” ( esattamente come nel caso di seguito ).

– per ultimo, vi è l’articolo 8 che crea un effetto “espansivo ed estensivo” della garanzia sugli obblighi di restituzione del debitore principale in caso in cui il rapporto principale fosse stato dichiarato invalido, stabilendo che “qualora le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione garantisce comunque l’obbligo del debitore di restituire le somme allo stesso erogate”.

Non può non disconoscersi l’indirizzo assunto dalla Suprema Corte, espresso attraverso la nota decisione nr. 29810/2017  che si rileva sia inequivocabile: tutte le fideiussioni stipulate successivamente all’entrata in vigore della legge antitrust, attuative di comportamenti concertati vietati, sono da considerarsi nulle anche se stipulate prima dell’accertamento della violazione della disciplina antitrust compiuto dall’Autorità garante. Tutto ciò purché l’intesa «a monte» si sia compiuta prima della stipulazione del contratto di fideiussione «a valle», esattamente come nel caso analizzato dal legale incaricato.

Di fatti, la sentenza indicata afferma che, pur essendo evidente che la nullità attinge inizialmente solo tre clausole delle fideiussioni, essa sia  suscettibile di estendersi all’intero negozio fideiussorio, a norma dell’art. 1419 c. 1 c.c. per cui “la nullità parziale di un contratto o la nullità di singole clausole importa la nullità dell’intero contratto, se risulta che i contraenti non lo avrebbero concluso senza quella parte del suo contenuto che è colpita da nullità” (applicabile ex art. 1234 c.c. anche agli atti unilaterali Cass. 10690/2005) laddove, come nel caso di specie, non sia possibile la sostituzione di diritto di tutte le clausole con norme imperative ex art. 1419, c. 2 c.c. Sul punto il giudice rileva  che le clausole censurate costituivano una marcata tutela del creditore avverso i rischi da inesigibilità delle obbligazioni principali e accessorie in deroga a quanto previsto dagli artt. 1956 e 1957 c.c.: esse tratteggiano elementi essenziali nell’economia del negoziale, di efficacia sostanziale e temporale della garanzia fideiussoria.

Inoltre l’inclusione di simili pattuizioni nelle condizioni generali di contratto (unilateralmente predisposte e destinate per loro natura a disciplinare in maniera uniforme quel tipo di rapporti negoziali, cfr. artt. 1341 e 1342 c.c.)  contenute in formulari predisposti dalla banca convenuta opposta all’adesione generalizzata dei contraenti (fra cui l’opponente) induce a concludere che le parti non avrebbero stipulato il negozio senza tali clausole, perché specificamente funzionalizzate al raggiungimento dell’obiettivo negoziale delle parti ed anche in quanto imposte ai direttori di filiale dalla dirigenza o rappresentanza Societaria. Ne deriva il rilievo per cui le clausole colpite da nullità erano da reputarsi irrinunciabili per queste ultime, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1419 c. 1 c.c.

Ma vi è di più: 

Recentissima Giurisprudenza di Legittimità, Cassazione nr. 13846 del 22 Maggio 2019 conferma la nullità assoluta ed integrale delle fideiussioni redatte su modulo uniforme ABI. I fideiussori che hanno sottoscritto un contratto con clausole identiche allo schema contrattuale tipo predisposto dall’ABI non rispondono dei debiti del debitore garantito con il loro patrimonio. Nell’ambito di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, ha infatti ribadito il principio già affermato da Cass. 29810/2017: le fideiussioni prestate a garanzia delle operazioni bancarie redatte su modulo uniforme ABI sono totalmente nulle in quanto violano il divieto di intese anticoncorrenziali previsto dall’art. 2, comma 2, lett. a), della L. n 287/1990 ed il Magistrato del Merito è tenuto a verificare unicamente la semplice corrispondenza delle clausole concretamente applicate con quelle predisposte su modulo ABI 2005 ai numeri 2,6 ed 8 e sanzionate dalla decisione della Banca d’Italia.

Corre l’obbligo di precisare tuttavia che si registrano diverse sentenze che statuiscono, a contrario, la nullità parziale del contratto, limitatamente alle sole 3 clausole che saranno pertanto da dichiararsi inefficaci. Certamente in tal caso si registrerebbe una tutela grandemente ridotta seppur rilevante che consentirebbe al Cliente un argomento giuridico utile per addivenire eventualmente ad un accordo transattivo soddisfacente.
Seguirà la pubblicazione dell’esito del giudizio, ad oggi in fase introduttiva, nella speranza di un intervento delle Sezioni Unite di Cassazione, finalmente a tutela della parte debole contraente, spesso e fin troppo danneggiata dagli abusi degli istituti bancari.