Responsabilità medica e medicina estetica – acido ialuronico

L’accertamento della imperizia medica ed il consenso informato

Veniva sottoposta all’attenzione dello Studio legale Redivo una articolata questione in materia di responsabilità medica.

Nella specie, si duoleva la Cliente di aver ricevuto un trattamento estetico mal riuscito, consistente in iniezioni di Filler di Acido Ialuronico sul viso.

In seguito all’iniezione, capita sovente che la cute può reagire dando origine ad ematomi, ecchimosi, edemi, intorpidimento, noduli, ascessi. Occorre pertanto, come per tutte le procedure invasive, acquisire da parte del medico un consenso informato del paziente in cui si rappresentano al paziente tutte le possibili conseguenze del trattamento.

Nel caso in analisi, il medico specialista ha errato per imperizia, per avere iniettato nell’ipoderma e non nel derma eccessive quantità di acido ialuronico e non averlo neutralizzato immediatamente con le ialuronidasi, un enzima che avrebbe riassorbito in rapido tempo l’acido ialuronico in eccedenza. A contrario, il medico nella specie ha solo successivamente inciso, con colpevole ritardo, un flittene divenuto un ascesso sull’emivolto destro.

Inoltre, non è stato fatto sottoscrivere alcun consenso informato, ove venivano chiarite tutte le complicazioni possibili.

E’ stato infatti chiarito che il consenso informato in medicina è una accettazione che il paziente esprime personalmente ad un trattamento sanitario, in maniera libera, non mediata dai familiari, dopo essere stato informato sulle modalità di esecuzione, i benefici, gli effetti collaterali ed i rischi ragionevolmente prevedibili nonché sull’esistenza di valide alternative terapeutiche.
Il contenuto della volontà può essere chiaramente negativo e l’informazione costituisce una parte essenziale del
progetto terapeutico, dovendo sussistere a prescindere dalla finalità sottesa al trattamento sanitario.
L’obbligo del consenso informato è sancito dalla Costituzione, da varie norme di natura civilistica nonché dal codice deontologico medico.
Lo studio legale ha pertanto insistito nel voler identificare l’omesso consenso informato come un danno autonomo, ulteriore rispetto a quello prettamente medico. In tal senso infatti si è pronunciata ampia Griurisprudenza, ex plurimis Cassazione sez.III civile  – 25/09/2018 dep. 25/06/2019 n. 16892.

A seguito della redazione di perizia medico legale di parte e dopo attenta analisi della copiosa documentazione, anche fotografica, la Cliente ha visto riconoscersi un congruo risarcimento del danno dalla compagnia assicurativa per l’errore medico in cui era incorso lo specialista, con soddisfazione personale della malcapitata ignara assistita.

– Studio Legale Redivo