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Annullati gli accertamenti di Roma Capitale per 40.000,00 Euro a titolo di maggiori imposte di soggiorno

A cura dell’Avv. Bruno Redivo – Studio Legale Redivo, Formia


La vicenda che ha visto protagonista una società gestrice di un noto Hotel in Roma, offre lo spunto per ribadire principi fondamentali del diritto tributario che, pur consolidati, non sempre trovano corretta applicazione nelle aule di giustizia.

Il rigetto in primo grado

Roma Capitale notificava alla società due avvisi di accertamento esecutivo relativi alla tassa di soggiorno per le annualità 2021 e 2022, contestando una presunta differenza tra i pernotti dichiarati e quelli “effettivi”, sulla base di non meglio precisati dati incrociati con l’Agenzia delle Entrate. Nessun documento veniva allegato agli atti. Nessun contraddittorio preventivo veniva attivato.

Il ricorso presentato dall’avv. Bruno Redivo veniva rigettato in primo grado, ritenendo la Corte adita che, nell’ambito di un accertamento di maggiore imposta non dichiarata, l’onere della prova incombesse sul contribuente.

La Svolta in Appello

Con sentenza n. 4111/2026, la Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado del Lazio riformava integralmente la sentenza, accogliendo l’appello proposto dall’Avv. Bruno Redivo e condannando Roma Capitale alle spese di entrambi i gradi di giudizio.

Il ragionamento della Corte è lineare e fondato su due pilastri, sollevati ed evidenziati dalla difesa del contribuente sin dagli atti di Prime Cure:

1. Difetto di motivazione. I dati dell’Agenzia delle Entrate richiamati negli avvisi non erano stati né allegati né trasmessi alla contribuente, in violazione dell’art. 7 della L. n. 212/2000 (Statuto del Contribuente).

2. Difetto probatorio. Quegli stessi dati non venivano nemmeno prodotti in giudizio. Come osserva la Corte:

“la comunicazione con il dettaglio dei dati forniti dall’Agenzia delle Entrate non risulta né allegata agli avvisi di accertamento (o notificata alla contribuente) in violazione dell’obbligo motivazionale degli avvisi di accertamento né tantomeno risulta depositata in giudizio in violazione dell’onere probatorio”

La conseguenza è netta:

“i due avvisi di accertamento non risultano né adeguatamente motivati né sufficientemente suffragati da elementi probatori tali da sostenere la legittimità della pretesa”.

I Principi di Diritto

La sentenza richiama e applica correttamente tre principi cardine:

  • Onere della prova (art. 2697 c.c.): l’Amministrazione, attore in senso sostanziale, deve provare i fatti costitutivi della propria pretesa. Non basta affermare l’esistenza di maggiori pernotti: occorre dimostrarli.
  • Distinzione tra motivazione e prova: come chiarito dalla Cassazione, sono piani distinti e “entrambe essenziali”. Una motivazione formalmente esistente non equivale a prova dei fatti su cui si fonda.
  • Divieto di motivazione per relationem senza produzione documentale: come sintetizzato dalla Suprema Corte, “libero l’Ufficio di motivare per relationem, ma non fino al punto che poi il contribuente debba provare ‘accusa e difesa’” .

Conclusione

Il risultato ottenuto dimostra che la tutela del contribuente passa attraverso la rigorosa verifica di ciò che l’Ente impositore effettivamente prova — non di ciò che semplicemente afferma. Un Comune che non deposita documentazione in giudizio a riprova del proprio accertamento di maggiore imposta deve necessariamente ricevere declaratoria di illegittimità del suo operato dalla Magistratura.


Avv. Bruno Redivo — Studio Legale Redivo Via S. Janni 29, Parco Belvedere del Pavone – 04023 Formia (LT) redivobruno@avvpec.it